Radiazione per esportazione: servirà la revisione!
Con il nuovo anno arrivano nuove norme per riconsegnare targa e carta di circolazione di un veicolo radiato: servirà una revisione “regolare” fatta non oltre 6 mesi prima della radiazione
Cambiano le norme per l’esportazione definitiva dei veicoli. Dal 1° gennaio 2020, la radiazione per esportazione definitiva potrà essere richiesta solo per i veicoli che abbiano superato una prova di revisione con esito “regolare” non oltre 6 mesi prima della data nella quale viene chiesta la cancellazione dai registri del PRA. Lo comunicano Motorizzazione e ACI con un comunicato congiunto.
Si tratta di uno degli effetti del Decreto Legislativo 98 del 2017 (Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprieta’ di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), che ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà, abolendo il certificato di proprietà.
Con il nuovo documento unico, si avrà una carta di circolazione che comprenderà anche i dati di proprietà e quelli relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo, compresi gli eventuali fermi amministrativi. Sarà utile per chi in futuro comprerà veicoli usati con tale documento, perché non serviranno più costose visure per informarsi su eventuali ipoteche e fermi.
La novità comporta però un rinnovato articolo 103 (comma 1) del Codice della Strada, che vi riportiamo.
“Per esportare definitiviamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione secondo ,e procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99”.
Il comunicato precisa ancora che per la reimmatricolazione in altri stati, perlomeno in fase di prima applicazione della nuova procedura, verrà rilasciata anche la carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione. Successivamente, nel corso del 2020, saranno realizzate procedure semplificate.
Ultima annotazione per dire che per i veicoli esportati entro il 31 dicembre 2019, è ancora ammessa la possibilità di richiedere la radiazione successivamente alla effettiva reimmatricolazione all’estero, per il tramite degli Uffici Consolari italiani all’estero. Bisognerà però allegare copia della carta di circolazione estera, che dovrà essere rilasciata prima del 1° gennaio 2020.
Mi sfugge la ratio di quest’obbligo, pensando a veicoli non più circolanti in Italia e magari richiesti da collezionisti all’estero che intendono accollarsi tutte le procedure previste nei loro Paesi per reimmatricolare e magari restaurare.